Statuto

SOCIETÀ ITALIANA PER LE SCIENZE DEL CLIMA (SISC)

(in inglese: ITALIAN SOCIETY FOR CLIMATE SCIENCES)

 

STATUTO

TITOLO I. COSTITUZIONE, FINALITÀ ED ATTIVITÀ
ART.1: COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA
È costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo settore denominato “SOCIETÀ ITALIANA PER LE SCIENZE DEL CLIMA – SISC e in inglese ITALIAN SOCIETY FOR CLIMATE SCIENCES”. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. In ogni comunicazione sociale alla denominazione deve essere abbinata la locuzione “Ente del Terzo settore” o l’acronimo ETS.
L’Associazione è retta dal presente Statuto ed ha la propria sede in Venezia. Il Consiglio Direttivo ha piena facoltà di trasferire altrove la sede dell’Associazione, nonché di aprire nuove sedi operative ovvero siti internet. La variazione di sede nell’ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria.
Il logo (la sigla) dell’Associazione è costituito dalla dicitura “SISC”. La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci.

ART. 2: SCOPI ED ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati o di terzi rientrano nelle previsioni del D.Lgs. 117/2017, art. 5:
• lettera g) formazione universitaria e post- universitaria;
• lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
La Società Italiana per le Scienze del Clima nasce come punto di incontro tra gli scienziati dei diversi settori disciplinari che utilizzano le informazioni climatiche per le proprie ricerche: dai climatologi ai fisici e chimici, dai geografi agli agronomi, dagli economisti agli scienziati politici, e a tutti gli studiosi che si occupano di scienze legate al clima e alle loro applicazioni.
La Società Italiana per le Scienze del Clima vuole contribuire al progresso scientifico e all’innovazione delle scienze climatiche in Italia promuovendo la convergenza delle discipline e la multidisciplinarietà delle ricerche.
Gli scopi principali dell’associazione sono:
a) verso il mondo della ricerca:
favorire lo scambio di idee, la creatività e lo sviluppo di nuove ricerche interdisciplinari;
promuovere la comunicazione e la cooperazione tra istituti universitari e di ricerca in Italia, potenziando la presenza delle scienze climatiche all’interno del sistema universitario italiano e di formazione superiore;
attrarre giovani talenti per costituire una nuova comunità scientifica interdisciplinare e accrescere la produttività generale;
stimolare e coordinare i contributi italiani ai programmi internazionali nel campo delle scienze del clima;
diventare il punto di riferimento e di incontro per gli scienziati italiani che risiedono all’estero.
b) verso la società:
aumentare l’impatto degli studiosi sul dibattito sul clima, dando rigore scientifico all’analisi delle politiche climatiche di mitigazione e adattamento;
promuovere il dialogo tra scienziati, decisori pubblici, imprese e la cittadinanza per supportare azioni nell’interesse della società e l’ambiente;
mettere al servizio delle istituzioni, delle imprese e dei cittadini i risultati della ricerca e incoraggiarne l’uso.
L’associazione nasce senza scopi di lucro, è non-advocacy, agisce in base a principi etici e promuove politiche per le pari opportunità.
Gli scopi dell’associazione si realizzano in particolare attraverso:
l’organizzazione di eventi interdisciplinari: workshop, convegni, conferenze, esposizioni, seminari, e dibattiti sia rivolti alla comunità scientifica che alla policy;
la realizzazione di attività di comunicazione via web e all’edizione di riviste scientifiche;
la promozione di corsi di formazione per giovani laureati e la collaborazione con dottorati di ricerca multidisciplinari sulle scienze del clima.

TITOLO II. I SOCI
ART. 3: I SOCI
L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:
Ordinari
Istituzionali
(a) Sono soci ordinari le persone fisiche la cui richiesta di ammissione, presentata al Consiglio Direttivo dell’Associazione, è stata accettata dal Consiglio Direttivo stesso e successivamente ratificata dall’Assemblea dei Soci.
b) Sono soci istituzionali le associazioni, enti pubblici locali ed altri enti ed istituzioni pubbliche o private, con o senza personalità giuridica, comunque denominati, la cui richiesta di ammissione, presentata al Consiglio Direttivo dell’Associazione, è stata accettata dal Consiglio Direttivo stesso e successivamente ratificata dall’Assemblea dei Soci.
Sulla base di una richiesta di ammissione, il Consiglio Direttivo dell’Associazione verifica l’ammissibilità del candidato a socio nel rispetto delle seguenti condizioni:
soci ordinari: l’ammissibilità della richiesta è valutata sulla base del coinvolgimento della professione, formazione e/o funzione del candidato in merito alle scienze del clima.
soci istituzionali: l’ammissibilità della richiesta è valutata sulla base della connessione fra il settore operativo del candidato e gli scopi sociali dell’Associazione ovvero a seguito della manifestazione dell’interesse del candidato allo sviluppo di tali scopi attraverso il sostegno dell’attività dell’Associazione ovvero di singole iniziative da questa promosse mediante l’offerta di un adeguato supporto materiale in termini di risorse umane, organizzative ed economiche.
Se il Consiglio Direttivo approva la richiesta di ammissione, il candidato acquista la qualifica di socio ordinario o istituzionale a partire dal momento in cui l’Associazione riceve il relativo pagamento della quota associativa o il relativo supporto materiale. La delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata dall’Assemblea dei Soci nella prima riunione utile. Se il Consiglio Direttivo non approva la richiesta di ammissione, il candidato può richiedere che essa sia sottoposta all’Assemblea dei Soci, a cui spetta la decisione finale che dovrà essere motivata.
Gli associati sono formalmente tenuti al rispetto del presente Statuto, dei regolamenti dell’Associazione e delle delibere assunte dagli organi dell’Associazione.
I Soci hanno diritto di esaminare, con preavviso di dieci giorni, i libri sociali.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile, né rimborsabile.

ART. 4: PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualità di socio si perde per:
1) decesso del socio ordinario;
2) per recesso volontario del socio ordinario e istituzionale, che deve essere comunicato per iscritto al Presidente dell’Associazione, con mezzo che garantisca la ricezione. Il recesso ha effetto dal momento della ricezione della comunicazione;
3) per deliberazione dell’Assemblea dei Soci nei seguenti casi:
(a) quando il socio istituzionale sia soggetto ad una procedura di liquidazione o scioglimento oppure ad una procedura di natura concorsuale comunque denominata;
(b) nel caso dei soci ordinari, per il mancato pagamento della quota associativa annuale; nel caso dei soci istituzionali, per la mancata ricezione del supporto materiale per un anno;
(c) su indicazione del Consiglio Direttivo. In tal caso al socio interessato va data la possibilità di argomentare contro la proposta di esclusione. Sia l’indicazione del Consiglio Direttivo che quanto eventualmente prodotto dal socio sono esaminati dall’Assemblea nella prima riunione utile per la definitiva decisione in merito. La deliberazione dell’Assemblea viene assunta a maggioranza dei soci validamente presenti. La motivata perdita della qualifica di socio deliberata dall’Assemblea deve essere comunicata al socio stesso per iscritto con mezzo che garantisca la ricezione;
(d) nel caso in cui la delibera del Consiglio Direttivo di ammissione del socio non venga ratificata dall’Assemblea.
La perdita della qualità di socio – per qualunque causa – non libera dalle obbligazioni verso l’Associazione precedentemente sorte e non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione per le obbligazioni sociali

TITOLO III. GLI ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE
ART. 5: GLI ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’Associazione:
(a) l’Assemblea degli associati;
(b) il Consiglio Direttivo;
(c) il Presidente;
(d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
(d) l’Organo di controllo;
(e) l’Organo di revisione.
Le nomine dell’Organo di controllo e dell’Organo di revisione sono subordinate al verificarsi delle condizioni di legge.

CAPO I. L’ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 6: COMPOSIZIONE
L’Assemblea dei soci è composta da tutti i soci che risultino regolarmente iscritti all’Associazione. Nell’Assemblea vengono determinati gli orientamenti generali dell’Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. L’Assemblea è straordinaria in caso di modifica del presente Statuto ed in caso di deliberazione sullo scioglimento dell’Associazione, mentre è ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 7: FUNZIONI
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) delibera sugli indirizzi generali della associazione;
c) approva i bilanci;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull’ammissione e sull’esclusione dei Soci ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente Statuto;
f) approva i regolamenti dell’associazione;
g) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.

ART. 8: CONVOCAZIONE
L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno quattro settimane prima della data stabilita mediante pubblicazione sul sito web dell’Associazione e mediante comunicazione scritta con mezzo che garantisca la ricezione, indicando l’ordine del giorno, il luogo, anche diverso dal locale della sede sociale, la data e l’ora di prima e seconda convocazione. La prima e la seconda convocazione devono essere previste in giorni diversi.
L’Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all’anno e quante altre volte il Presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno metà dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. In tal caso il Presidente convoca l’Assemblea entro 60 giorni.
L’Assemblea che delibera sulle modifiche al presente Statuto o sullo scioglimento dell’Associazione deve essere convocata dal Presidente almeno due mesi prima della data stabilita.

ART. 9: VALIDITA’ DELL’ ASSEMBLEA
Per la validità dell’Assemblea ordinaria in prima convocazione è sufficiente la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita con lo stesso ordine del giorno qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per la modifica del presente Statuto, l’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea è validamente costituita quando sono presenti almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 10: DIRITTO DI VOTO
Hanno diritto al voto nelle Assemblee tutti i soci regolarmente iscritti nel libro degli associati. Ogni socio ha un solo voto. Ogni socio può farsi rappresentare nell’Assemblea da altro socio avente diritto al voto mediante delega iscritta; ogni Socio delegato tuttavia non può rappresentare più di due soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel processo verbale dell’Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

ART. 11: SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, da un altro membro del Consiglio Direttivo nominato dalla maggioranza dei soci validamente presenti. L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due o più scrutatori. Nell’Assemblea le votazioni avvengono per alzata di mano, tranne quando si elegge il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, la cui elezione avviene a scrutinio segreto, eventualmente anche attraverso un sistema di votazione elettronico. Nel caso di votazioni dei membri del Consiglio Direttivo, i candidati saranno eletti seguendo l’ordine decrescente del numero dei voti ottenuti fino al raggiungimento del numero dei candidati da eleggere. In caso di parità che abbia come risultato un numero di membri del Consiglio più alto del richiesto, verranno eletti i candidati più giovani. Le deliberazioni assembleari devono risultare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali possono essere consultati dai Soci presso la sede legale dell’Associazione.

CAPO II. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 12: COMPOSIZIONE
Il Consiglio Direttivo è composto da otto membri: il Presidente, il Presidente Nominato, il Presidente Uscente, il Segretario Generale e quattro membri ordinari eletti.
Il Consiglio Direttivo nomina Vice Presidente uno dei membri ordinari eletti che svolge le funzioni di Presidente in caso di impedimento dello stesso. Le elezioni si svolgono ogni due anni. In ogni elezione il Presidente Nominato viene eletto tra due candidati proposti ai sensi dell’articolo 17 del presente Statuto e resta in carica per due anni come Presidente Nominato, per due anni come Presidente e per due anni come Presidente Uscente. In ogni elezione due membri ordinari del Consiglio Direttivo sono eletti tra quattro candidati e restano in carica per quattro anni ai sensi dell’articolo 17.
Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica per quattro anni.
In caso di rinuncia o di decesso di uno dei membri del Consiglio Direttivo, questo verrà sostituito nel corso della prima Assemblea utile, eccezion fatta per il Presidente Uscente che non verrà sostituito.
Nel caso venisse a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo (quattro membri) si provvede alla sostituzione alla prima Assemblea utile, che verrà convocata entro 60 giorni dal Presidente o da chi ne svolge le funzioni.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13: CONVOCAZIONE E VALIDITA’ DELLE ADUNANZE E VOTAZIONI
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta all’anno, oppure ogni volta che lo ritenga opportuno nell’interesse dell’Associazione o che ciò sia richiesto da almeno un terzo dei suoi membri, in tal caso il Presidente convoca il Consiglio Direttivo entro 30 giorni. La convocazione è fatta con mezzo che garantisca la ricezione almeno quattordici giorni prima della data stabilita per l’adunanza. Le adunanze possono ugualmente tenersi senza precedente convocazione se tutti i membri presenti o assenti hanno rinunciato al diritto della convocazione prima dell’adunanza. Un membro del Consiglio Direttivo può autorizzare un altro membro del Consiglio a rappresentarlo. Ogni membro non può rappresentare più di un membro.
Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti dei membri validamente presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo rappresenta. Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo vengono registrate in apposito registro, firmate dal Presidente e conservate dal Segretario Generale, il quale lo mette a disposizione di tutti i soci su richiesta. Di ogni adunanza viene redatto verbale a cura del Segretario Generale da trascrivere in apposito registro. I verbali sono firmati dal Presidente e conservati dal Segretario Generale, il quale ne invierà copia a tutti i membri del Consiglio Direttivo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenza o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificatosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale.

ART. 14: ATTIVITA’ E POTERI
Il Consiglio Direttivo è responsabile del buon andamento dell’Associazione ed è soggetto al controllo generale dell’Assemblea dei Soci. In particolare, il Consiglio Direttivo è responsabile per:
(a) l’organizzazione delle attività dell’Associazione,
(b) l’ammissione dei soci individuali ed istituzionali,
(c) la proposta di esclusione dei soci,
(d) la preparazione di un rapporto annuale per l’Assemblea dei soci sullo stato e le attività dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea,
(e) la nomina dei funzionari esecutivi dell’Associazione,
(f) la determinazione delle quote associative.
Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche mansioni ad una o più persone, pur rimanendo al Consiglio stesso la responsabilità finale. Le specifiche mansioni e la data di inizio e fine della delega devono essere chiaramente indicate dal Consiglio Direttivo.

CAPO III. IL PRESIDENTE
ART: 15: NOMINA, FUNZIONI E POTERI
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e le riunioni dell’Assemblea dei Soci e rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente dura in carica per due anni a partire dal primo gennaio e non può essere rieletto immediatamente. Il Presidente è assistito dal Vice Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo e scelto tra i membri ordinari eletti del Consiglio Direttivo. All’esaurirsi del mandato, il Presidente diventa Presidente Uscente finché non viene sostituito in tale posizione. Il Presidente Uscente fa le veci del Presidente se il Vice Presidente non può farne le veci egli stesso. Se il Presidente Uscente non è disponibile, tali mansioni vengono svolte da un membro del Consiglio Direttivo nominato dal Consiglio stesso.
Il Presidente può adottare delle deliberazioni urgenti che verranno poi ratificate durante la prima riunione utile del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ai fini della propria carica è domiciliato presso la sede legale dell’Associazione.

CAPO IV. IL SEGRETARIO GENERALE
ART. 16: NOMINA FUNZIONI E POTERI
Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario Generale tra i soci dell’Associazione che resta in carica per quattro anni.
Il Segretario Generale dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell’Assemblea e provvede ai rapporti tra l’Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere. Il Segretario Generale cura inoltre la gestione amministrativa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità.

CAPO V. IL COMITATO DI NOMINA
ART. 17: NOMINA, FUNZIONI E POTERI
Prima del primo febbraio di ogni anno in cui termina il mandato dei membri eletti del Consiglio, il Presidente nomina un Comitato di Nomina per la preparazione delle elezioni dei membri eletti del Consiglio. Il Comitato di Nomina è composto da tre membri i quali non possono proporre la propria candidatura ad alcun incarico nel Consiglio. Il Comitato di Nomina propone all’Assemblea dei Soci due nomi di soci ordinari per la posizione di Presidente e quattro nomi di soci per le posizioni di membri ordinari del Consiglio Direttivo. Ogni gruppo di almeno un quarto dei soci può altresì proporre candidati in aggiunta a quelli proposti dal Comitato di Nomina. Vengono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti per le rispettive posizioni.

CAPO VI. ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE
ART. 18: NOMINA, FUNZIONI E POTERI
L’Organo di controllo è costituito da due membri non soci in possesso dei requisiti di legge, scelti tra persone di comprovata capacità professionale.
Sono nominati dall’Assemblea su indicazione del Consiglio Direttivo e restano in carica per due anni. L’incarico di componente dell’Organo di controllo è incompatibile con qualunque altra carica sociale.
Requisiti e funzioni dell’Organo di controllo sono regolati dall’art. 30, D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
L’Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D.Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

TITOLO IV. PATRIMONIO
ART. 19: COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all’Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Inizialmente il patrimonio è costituito da deposito in conto corrente bancario.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 20: ENTRATE DELL’ ASSOCIAZIONE
Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote associative, contributi, erogazioni, donazioni, lasciti e sussidi ricevuti da istituzioni nazionali ed internazionali, governi e pubbliche autorità, e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale. Il Consiglio Direttivo stabilisce l’ammontare delle quote associative e di ogni altra spesa che dovrà essere sostenuta dai soci dell’Associazione così come il metodo di pagamento delle medesime.
Le quote associative non sono rivalutabili e sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte o estinzione.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di cessazione del rapporto associativo.

ART. 21: BILANCI
Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Per ogni esercizio dovrà essere predisposto a cura del Consiglio Direttivo un bilancio preventivo per l’anno finanziario successivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati, a disposizione degli associati, presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione. Ne verrà inviata copia a tutti quei soci che lo richiedano.
Il consuntivo è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
TITOLO V. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 22: SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.
Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017.
ART. 23: NORME APPLICABILI
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D.Lgs. 117/2017, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017.
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
Per quanto non è disposto nel presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.